Nel chiarire in modo del tutto corretto un grave errore di interpretazione commerciale di qualche agenzia di consulenza poco esperta, si fa chiarezza sul tema di chi e quali requisiti devono esistere in caso di controllo.
Approfittiamo di una sintesi degli interpelli più recenti alla legge Industria 4.0 e di un articolo pubblico di stampa molto completo, che riportiamo integralmente e con il quale siamo sostanzialmente d’accordo nel denunciare l’errata sostanza dell’allarmismo, per esprimere alcuni nostri suggerimenti di approfondimento. Vorremmo mettere in luce i possibili danni futuri di una Transizione 4.0 che invece rappresenta un booster molto potente per l’Industria del presente.
Due interpelli sul periodo di mantenimento dei requisiti macchina-fabbrica 4.0
fonte articolo: link sotto, abbiamo riportato l’articolo completo in questa pagina.
https://www.linkedin.com/pulse/incentivi-40-mantenimento-delle-caratteristiche-nel-tempo-belardi
INCENTIVI 4.0: mantenimento delle caratteristiche tecnologiche nel tempo e terrorismo commerciale
La Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 23 luglio 2021 e la reportistica a supporto dell’agevolazione.
Sta dilagando un fenomeno, inquietante quanto scorretto, di terrorismo commerciale, con il quale alcune “Società di consulenza” strumentalizzano i contenuti della Circolare 9/E del 23.07.2021 e contattano le imprese prefigurando scenari sanzionatori catastrofici nel caso in cui le stesse non corrano ai ripari adempiendo al “nuovo obbligo” di produzione di report periodico e relativo inoltro sistematico al Mi.S.E., al’Agenzia delle Entrate o ad altri destinatari in base alla fantasia della società di consulenza mittente.
Come stanno le cose in realtà?
La Circolare 9/E non ha introdotto nessun nuovo obbligo documentale e neanche di mantenimento delle caratteristiche che devono essere soddisfatte per tutto il periodo di godimento del beneficio. Tra l’altro quanto riportato dalla Circolare 9/E a pag. 35 era già stato scritto in altri documenti di prassi; cfr. ad esempio
ADE Risposta n. 544/2020 a proposito di betoniere (vedi mio articolo precedente), a pag. 5:
“… Ci precisato, si ricorda che l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5 + 2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. …”
ADE Risposta n. 189/2021 (vedi mio articolo precedente), a pag. 6:
“… Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l’applicazione del credito d’imposta di cui al richiamato comma 189 comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. “
La Circolare 9/E, a pag. 35, riprende la stessa considerazione:
“… Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. …”.
Ora, la necessità di documentare “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica” discende dal fatto che gli incentivi in oggetto sono automatici. L’azienda potenziale beneficiaria, infatti, non deve fare alcuna istanza o pratica di concessione specifica ma, semplicemente, fruire del beneficio nel momento in cui la stessa ritenga che ve ne siano le condizioni, soddisfacendo gli obblighi documentali previsti dalla legge 232/2016.
L’incentivo automatico comporta pertanto l’inversione dell’onere della prova ponendo il contribuente nelle condizioni di dover dimostrare, in sede di eventuale accertamento, la sussistenza delle condizioni necessarie e richieste dalla norma agevolante per la fruizione del beneficio.
Che a questo scopo l’azienda beneficiaria si doti pertanto di eventuali report è cosa buona; fermo restando che la prova può essere fornita anche attraverso l’accesso in tempo reale, in sede di accertamento, ai dati storicizzati ad esempio dal sistema informativo aziendale.
Quindi, ben venga il supporto del consulente all’azienda beneficiaria nel suggerire come gestire un’idonea reportistica atta a soddisfare l’onere della prova in sede di accertamento, ma senza tirare in causa obblighi documentali con inoltro sistematico di report agli enti di controllo, cosa questa assolutamente non prevista e frutto di invenzione e terrorismo commerciale posto in essere da soggetti dai quali stare alla larga.
Ricordo inoltre che non esiste polizza che possa garantire il recupero di incentivi non dovuti revocati e relative sanzioni comminate a seguito di accertamento negativo.
Se volete suggerimenti su come gestire gli adempimenti suggeriti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E, contattatemi.
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Marco BelardiConsulente Dir. Politiche Industriali presso MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOPubblicato • 2 giorni226 articoliSeguiINCENTIVI 4.0: mantenimento delle caratteristiche tecnologiche nel tempo e terrorismo commerciale. La Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 23 luglio 2021 e la reportistica a supporto dell’agevolazione.
Note interpretative, liberamente aggiunte da Different Solutions
Attività scorretta del consulente ma nella denuncia si conferma l’esistenza dei contenuti dei requisiti minimi.
Assolutamente non vero ciò che dice il consulente. Non esiste un obbligo di inoltro di adempimenti che dimostrino i requisiti. Neanche in fase di domanda.
Crediamo intenda archiviazione
Comunque si ribadisce più volte la possibile verifica futura dei requisiti obbligatori del sistema aziendale richiedente il credito di imposta.
Sarà l’impresa o l’azienda beneficiaria del Credito di Imposta a dover dimostrare l’effettivo funzionamento del sistema sulla base dei 5+2 requisiti obbligatori.
Perchè l’azienda? Ce lo chiariscono qui di seguito.
A questo punto, la scorrettezza del consulente descritta inizialmente è sicuramente da attribuire all’errato “obbligo” di inoltro continuativo della reportistica a terzi, ma resta consigliato dotarsene.
L’adesione ai 5+2 requisiti del DL Industria 4.0 si da assolutamente per scontata. Tanto che si prospetta (qui non detto) anche una evidente sanzione penale.